Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

          a) anormali pratiche: le attività di gestione dei territori agricoli, pascolivi e forestali, e dei rispettivi impianti, in essere su una determinata porzione del territorio nazionale, antecedentemente al passaggio alle nuove pratiche di gestione a ridotto impiego di energia e a ridotte emissioni nette di gas serra;

          b) nuove pratiche agro-pastorali: le pratiche previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni;

          c) gas serra: i composti chimici elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120.

 

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